Le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento sono provvedimenti che vengono emessi perché il destinatario di un verbale in materia di codice della strada non aveva a suo tempo provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative o aveva corrisposto un importo minore rispetto al dovuto.
Avverso gli atti di cui sopra l’interessato può presentare al Corpo di Polizia Locale richiesta di discarico o sgravio nei seguenti casi:
- il verbale era stato già pagato nei termini previsti dalla normativa vigente (60 giorni dalla data di notifica o contestazione dell’illecito iscritto a ruolo);
- il verbale era stato oggetto di opposizione ed archiviato dal Prefetto o dal Giudice di Pace;
- il destinatario del verbale è deceduto;
- il veicolo sanzionato era stato venduto ad altra persona;
- il verbale era stato notificato ad un indirizzo diverso da quello di residenza;
L’interessato deve trasmettere unitamente all’istanza la prova della propria regolare posizione rispetto a quanto richiesto e quindi a seconda dei casi dovrà consegnare:
- copia del versamento di pagamento;
- provvedimento di archiviazione emesso dalla Prefettura competente o dal Giudice di Pace;
- copia del certificato di morte;
- copia dell’atto di vendita;
- atto rilasciato da P.A. dal quale si possa evincere l’errore di indirizzo
L’intestatario della cartella esattoriale può presentare ricorso anche al Giudice di Pace, purché non abbia già effettuato il pagamento. Il ricorso deve riguardare SOLO presunti vizi di notifica del verbale o della cartella/ingiunzione di pagamento. Non è ammessa in tale sede alcuna contestazione che riguardi la motivazione dell’illecito, ossia questioni relative ai fatti contestati con il verbale, in quanto con il decorso del termine per il pagamento in misura ridotta (60 giorni) senza l’avvenuto pagamento, il verbale acquista la natura di titolo esecutivo.